ACCEDI
Venerdì, 27 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

È impatriato chi, dopo il distacco, rientra in Italia con nuovo contratto

/ REDAZIONE

Venerdì, 18 febbraio 2022

x
STAMPA

Con risposta a interpello n. 85 del 17 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al beneficio degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015 una persona assunta da una società italiana Alfa, poi distaccata presso la società estera Beta appartenente allo stesso gruppo; successivamente, la persona è stata assunta dalla società estera con contratto di diritto locale, per poi rientrare in Italia alle dipendenze della società Alfa, con un contratto dirigenziale che non si pone in continuità né con quello estero presso BETA, né con quello presso ALFA prima dell’espatrio.

Al riguardo, sono richiamati i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 33/2020 (§ 7.1), la quale precisa che il beneficio:
- non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro;
- spetta, invece, nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, con la conseguenza che l’impatriato assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario.

Si aggiunga che, sempre in base a quanto chiarito dalla circ. n. 33/2020, l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio (ne costituisce indice, ad esempio, il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale e dell’anzianità dalla data di prima assunzione).

Diversamente, l’accesso è consentito laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove e autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, situazione che pare verificata nel caso di specie.

TORNA SU