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Dall’INPS chiarimenti sulla neutralizzazione dei periodi contributivi per disoccupazione

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 febbraio 2022

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Con il messaggio n. 883/2022 di ieri, l’INPS ha illustrato le modalità di calcolo degli assegni pensionistici alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017.

Con tale decisione, infatti, la Consulta è intervenuta in materia di determinazione dei trattamenti pensionistici, richiamando il principio generale secondo cui, qualora il lavoratore possieda i requisiti contributivi per beneficiare della pensione, la contribuzione acquisita successivamente non può determinare una riduzione della prestazione pensionistica virtualmente già maturata.
È stato pertanto dichiarato illegittimo l’art. 3 comma 8 della L. 297/82 nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui un lavoratore abbia già maturato i requisiti per accedere alla pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettata al raggiungimento dell’età pensionabile, neutralizzando i predetti periodi di disoccupazione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.

Nel merito, l’IINPS, dopo aver precisato che il principio di neutralizzazione si applica alle pensioni di vecchiaia, anzianità e anticipate, nonché di reversibilità, ha ulteriormente chiarito che i periodi di contribuzione figurativa per trattamenti di disoccupazione, collocati nell’ultimo quinquennio, devono essere neutralizzati per l’intero periodo, non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo considerato.

Infine, si chiarisce che per le pensioni calcolate col sistema misto la neutralizzazione non è applicabile alle quote calcolate con il sistema contributivo, in forza dell’operare del maggiore apporto contributivo, con l’incremento del montante.

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