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Liquidazione delle somme da sentenza con definizione della lite

/ REDAZIONE

Giovedì, 24 febbraio 2022

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La definizione delle liti pendenti ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018 è ammessa solo quando il processo ha ad oggetto un atto impositivo nel senso sostanziale del termine.
Non sono, per costante giurisprudenza, soggetti a definizione i processi su atti semplicemente liquidatori: il caso classico si ha per la cartella di pagamento che si limita a riscuotere somme derivanti da un precedente avviso di accertamento.

Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5938, ha sancito che, a certe condizioni, è definibile la lite su un avviso di liquidazione derivante da sentenza del giudice tributario.
A un primo esame, si potrebbe ipotizzare che tali avvisi siano espressione di un’attività meramente liquidatoria, ma spesso non è così.

Nella specie, l’Ufficio, come da sentenza, avrebbe dovuto emettere un nuovo atto che tenesse conto dei criteri indicati dalla sentenza per quantificare l’imponibile e l’imposta dovuta.
La fattispecie non è affatto rara: si pensi all’accoglimento del ricorso su un atto fondato sulle percentuali di ricarico, ove il giudice abbia indicato un diverso ricarico da applicare.
Non si può trattare di un’operazione semplicemente matematica, dunque l’atto è sostanzialmente impositivo.

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