Sanzione amministrativa da ordinanza-ingiunzione dilazionabile per un massimo di 30 rate mensili
Con la circ. n. 32/2022, l’INPS è intervenuto in materia di depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, così come previsto dall’art. 3 comma 6 del DLgs. 8/2016, fornendo le indicazioni operative per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste dall’art. 18 della L. 689/81.
Si ricorda che la predetta ordinanza-ingiunzione è finalizzata all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro per gli omessi versamenti di importo non superiore a 10.000 euro annui. Se l’omesso versamento delle ritenute supera i predetti 10.000 euro, l’art. 3 del DLgs. 8/2016 prevede per il datore di lavoro interessato la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 euro.
Tra le varie, l’INPS precisa che il pagamento della sanzione pecuniaria deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione. Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l’interessato risiede all’estero, mentre in presenza di un obbligato in solido, il pagamento deve essere effettuato una sola volta o dal trasgressore principale o dall’obbligato in solido e li libera entrambi.
Inoltre, nella circolare, l’Istituto previdenziale ricorda che l’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, ai sensi dell’art. 26 della L. 689/81, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata in rate mensili da 3 a 30. A tal fine è stato predisposto il modello “SC97”, pubblicato sul sito www.inps.it, reperibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” e “Moduli”.
Se l’ufficio respinge la richiesta di rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta.
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