Confermato il potere di verifica della CNPADC delle situazioni di incompatibilità con la professione
Con la sentenza n. 6299/2022, depositata ieri, la Cassazione ha confermato che la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC) ha il potere di accertare, comunque prima dell’erogazione di un trattamento previdenziale, che l’esercizio della professione non sia stato svolto in situazioni di incompatibilità, ancorché l’incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente.
Tale decisione, con cui viene cassata una precedente pronuncia della Corte d’Appello, è stata presa sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2612/2017, Cass. nn. 24140/2014 e 25526/2013). La citata Corte territoriale aveva infatti ritenuto che alla CNPADC non spettasse un potere autonomo, qualora fosse mancata una conforme decisione dell’Ordine dei dottori commercialisti, di verificare i requisiti di legittimità dell’esercizio della professione, ai fini del riconoscimento dei corrispondenti anni di iscrizione, requisiti che, nel caso di specie, secondo la Cassa, non sarebbero sussistiti per un dottore commercialista a causa dell’esercizio del ruolo di amministratore unico e socio di maggioranza di una srl.
Con l’occasione, la Suprema Corte ha ricordato come – sulla base della sentenza delle Sezioni Unite n. 2612/2017 – la CNPADC sia titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, e a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4 del DLgs. 139/2005, ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. In particolare, detto autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine.
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