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LAVORO & PREVIDENZA

Denunce di esercizio e variazione per gli autonomi dello spettacolo entro il 18 marzo

La circ. INAIL n. 11, in materia di obbligo assicurativo per tali lavoratori, esamina anche il meccanismo di calcolo dei premi e le retribuzioni imponibili

/ Fabrizio VAZIO

Martedì, 1 marzo 2022

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Con la circolare n. 11/2022, l’INAIL illustra la disciplina prevista dal DM 22 gennaio 2022 sul nuovo obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi dello spettacolo (si veda “Definiti i lavoratori autonomi dello spettacolo soggetti a obbligo INAIL” del 26 febbraio 2022), anche con riferimento agli adempimenti che i soggetti assicuranti devono ottemperare e alla determinazione del premio da versare.

Innanzitutto, va ricordato che, pur se l’obbligo INAIL scatta dal 1° gennaio 2022, in sede di prima applicazione, le denunce di esercizio (per chi non ha posizioni assicurative attive) e di variazione (per chi ha PAT attive ma non la voce di rischio riferita alle lavorazioni svolte dal nuovo personale assicurato) debbono essere presentate entro il 18 marzo 2022.
In tali denunce

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