Diritto di regresso anche al socio garante
La Cassazione, nella sentenza n. 7184/2022, ha stabilito che il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia concesso una garanzia reale (nel caso di specie si trattava di un pegno) a favore del creditore sociale per le obbligazioni sociali – pur essendo tale garanzia idonea a coprire verso il terzo creditore un debito che sul piano oggettivo è riferibile anche al socio e pur aggiungendosi essa alla garanzia patrimoniale generica cui il socio illimitatamente responsabile è tenuto per legge (con l’effetto di neutralizzare il c.d. beneficium excussionis di cui beneficia il socio ex art. 2304 c.c.) – a seguito dell’escussione della garanzia pignoratizia ha diritto di regresso verso la società o verso gli altri soci (con applicazione della disciplina delle passività ai sensi dell’art. 2263 c.c.).
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