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Navi adibite alla pesca costiera senza dichiarazione telematica

/ REDAZIONE

Sabato, 5 marzo 2022

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Assonime, con l’approfondimento n. 2/2022, pubblicato ieri, ha esaminato la disciplina ai fini IVA della navigazione ai fini della pesca costiera svolta oltre 12 miglia.

Per le suddette operazioni si applica il regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72. Tuttavia, non è stato ancora definito in via ufficiale se, anche per le cessioni e prestazioni nei confronti di navi adibite alla pesca costiera (oltre le 12 miglia), sia richiesta la presentazione da parte del cessionario o committente della dichiarazione telematica attestante i requisiti della navigazione in “alto mare” ai fini della non imponibilità IVA.

Secondo l’orientamento di Assonime, sulla base del dato testuale della norma e della prassi in materia, i nuovi adempimenti telematici – per richiedere l’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8-bis del DPR 633/72 – riguardano esclusivamente le operazioni relative alle navi adibite alla navigazione in “alto mare” che non sono qualificabili come navi adibite alla pesca costiera.

In mancanza di una procedura formalizzata, come quella prevista per l’attestazione della navigazione in “alto mare”, nel caso di specie Assonime ritiene che il cessionario o committente possa attestare la presenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 8-bis del DPR 633/72 (vale a dire la destinazione della nave alla pesca costiera) mediante una dichiarazione di tipo informale.
Si tratta della stessa soluzione che era stata adottata, prima dell’introduzione della dichiarazione telematica di cui all’art. 8-bis, per le navi in costruzione.
Il regime di non imponibilità sarebbe, dunque, applicato in via provvisoria sulla base di un’attestazione informale in merito all’utilizzo della nave, rilasciata dall’armatore (o da altri soggetti espressamente individuati).

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