Infondata la questione di legittimità sulla pubblica udienza
Esclusa l’incostituzionalità dell’art. 33 del DLgs. 546/92 nella parte in cui ne subordina lo svolgimento alla richiesta di almeno una delle parti
La Corte Costituzionale, con la sentenza 18 marzo 2022 n. 73, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 del DLgs. 546/92 nella parte in cui subordina lo svolgimento della pubblica udienza alla richiesta di almeno una delle parti, prevedendo quindi come regola la trattazione in camera di consiglio e permettendo, in tal modo, che il contraddittorio si svolga attraverso lo scambio di memorie ogniqualvolta nessuna delle parti chieda la pubblica udienza.
L’eccezione era stata sollevata dai giudici della C.T. Reg. Palermo sezione staccata di Catania con l’ordinanza n. 11/2021, i quali ritenevano che la norma violasse gli artt. 101, 111 e 136 Cost.
I giudici della Consulta hanno, innanzitutto, escluso che l’art. 33 del DLgs. 546/92 abbia ...
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