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Bonus pubblicità anche per le spese «ribaltate» nel gruppo

/ REDAZIONE

Martedì, 22 marzo 2022

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Con la risposta interpello n. 143 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il ribaltamento delle spese ad altri soggetti del gruppo non incide sul loro riconoscimento ai fini della disciplina del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017.

Nel caso di specie, le spese in questione rilevano ai fini della determinazione del reddito d’impresa in quanto inerenti all’attività della società che ne beneficia in termini di incremento dei propri ricavi, assumendosene, per converso, contrattualmente l’onere nei confronti del fornitore del servizio, in quanto nella sottoscrizione del contratto agisce in nome proprio sia pur su incarico della capogruppo.
Pertanto, se è vero che l’onere dal punto di vista economico di tali spese è sostanzialmente sostenuto dalla capogruppo, è anche vero che la società ne assume formalmente i rischi e ne ritrae direttamente benefici in termini di maggiori vendite.

L’Agenzia rileva inoltre che il rimborso del costo da parte della capogruppo concorre alla determinazione del reddito della stessa società.

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