Tassazione separata per le erogazioni dei fondi pensione maltesi
La risposta a interpello n. 144 di ieri, 21 marzo 2022, ha chiarito che, se un soggetto residente in Italia riceve una parte delle somme investite in un fondo pensione maltese al raggiungimento dei requisiti previsti dallo schema pensionistico (ad esempio, l’età), i redditi in questione hanno natura di pensioni (art. 49 comma 2 lett. a) del TUIR) e possono beneficiare della tassazione separata.
Tali conclusioni non vengono meno se le somme investite nel fondo maltese derivavano da una forma pensionistica complementare inglese che il beneficiario ha scelto, in virtù di accordi aziendali, di convertire.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate non trovano, invece, applicazione le disposizioni del DLgs. 252/2005 sulle prestazioni di previdenza complementare, le quali esplicherebbero efficacia per le sole adesioni effettuate in Italia.
La risposta n. 144/2022 precisa, altresì, che la natura di pensione è tale anche ai fini convenzionali e che, pertanto, le somme ricevute sono tassate esclusivamente in Italia (Stato di residenza del beneficiario) ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Italia-Malta.
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