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Tax credit manifesti pubblicitari utilizzabile in compensazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 marzo 2022

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Con la risoluzione n. 15 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6973”, denominato “CREDITO D’IMPOSTA IMPIANTI PUBBLICITARI – articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del tax creditmanifesti pubblicitari”, ovvero il credito d’imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Il bonus, introdotto dall’art. 67-bis del DL 73/2021, è concesso: ai titolari di impianti pubblicitari, privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio; in misura proporzionale all’importo dovuto dai suddetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a 6 mesi; nel limite di spesa di 20 milioni di euro; nel rispetto del regolamento “de minimis”.

Per il rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito fruibile è pari all’importo dovuto nell’anno 2021 moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, pari a 20 milioni di euro, all’ammontare complessivo degli importi dovuti nell’anno 2021. Considerato che l’ammontare complessivo dei canoni indicati nelle comunicazioni validamente presentate è inferiore al limite di spesa, con il provv. n. 88902/2022 l’Agenzia ha fissato la percentuale di fruizione nel 100% dell’importo del canone indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia (si veda “Tax credit manifesti pubblicitari fruibile per intero” del 19 marzo).

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6973” va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

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