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Impianti sportivi con IVA al 10% entro certi limiti

La Cassazione ha sancito che l’opera deve essere fruibile da una determinata comunità

/ Emanuele GRECO

Mercoledì, 6 aprile 2022

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Per poter beneficiare dell’aliquota IVA del 10% prevista per le opere di urbanizzazione secondaria, un impianto sportivo deve essere realizzato in un luogo tale da consentirne l’utilizzo da parte di una comunità territoriale.
Il principio è rinvenibile nella sentenza n. 9999 della Corte di Cassazione, depositata il 29 marzo 2022.

Giova premettere che, a livello generale, possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, le opere di urbanizzazione individuate dall’art. 4 della L. 847/64 e dall’art. 16 comma 8 del DPR 380/2001, tra cui asili nido e scuole materne, strutture e complessi per l’istruzione superiore, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,

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