Licenziamento «a ostacoli» se l’eccessiva morbilità non supera il comporto
La giurisprudenza opta in prevalenza per l’illegittimità del recesso datoriale intimato per scarso rendimento
L’art. 2110 c.c., consente la possibilità di licenziare un lavoratore in malattia una volta il decorso il c.d. periodo di comporto, la cui durata è generalmente fissata dai singoli contratti collettivi di categoria.
Sul punto, va ricordato che il periodo di comporto può essere di due tipologie, ossia “secco” quando si riferisce a un unico episodio morboso di carattere continuativo e ininterrotto, oppure “per sommatoria” quando si riferisce a più eventi morbosi in un determinato arco temporale.
Ciò premesso, si evidenzia come il legislatore, con la citata norma civilistica, abbia inteso riconoscere da un lato, al lavoratore assente per malattia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro, dall’altro tutelare l’interesse del datore di lavoro all’efficienza
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41