Licenziamento «a ostacoli» se l’eccessiva morbilità non supera il comporto
La giurisprudenza opta in prevalenza per l’illegittimità del recesso datoriale intimato per scarso rendimento
L’art. 2110 c.c., consente la possibilità di licenziare un lavoratore in malattia una volta il decorso il c.d. periodo di comporto, la cui durata è generalmente fissata dai singoli contratti collettivi di categoria.
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