Bonus acqua potabile al 30,3745%
Con il provvedimento n. 102326 pubblicato ieri l’Agenzia delle Entrate ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (c.d. bonus acqua potabile) ex art. 1 commi da 1087 a 1089 della L. 178/2020. La percentuale è del 30,3745%.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 153000/2021, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale citata, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il bonus può essere utilizzato in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.
Il codice tributo da indicare nel modello F24 in caso di utilizzo in compensazione sarà istituito con successiva risoluzione.
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