Il conferimento a «realizzo controllato» agevola le riorganizzazioni familiari
Con le disposizioni in vigore è possibile «accentrare» le partecipazioni e poi costituire delle holding unipersonali senza realizzare plusvalenze
Con la risposta a interpello n. 203, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato l’ambito di applicazione dei regimi di conferimento di partecipazioni ex comma 2 e comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR in caso di operazioni riguardanti le holding di famiglia.
Secondo l’art. 177 comma 2 del TUIR, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. (ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo statutario o di legge), sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento (c.d. “realizzo
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