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ACE da sterilizzare solo se c’è duplicazione

/ REDAZIONE

Sabato, 23 aprile 2022

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 209 pubblicata nella giornata di ieri, si è pronunciata in merito alla disapplicazione delle norme antielusive ai fini ACE, ex art. 10 comma 3 del DM 3 agosto 2017, volte a contrastare un duplice beneficio all’interno dello stesso gruppo societario a fronte di una sola operazione “a cascata”.
Il caso di specie aveva a oggetto l’istanza della società Alfa, relativamente alle somme erogate a titolo di finanziamento nei confronti di alcune consociate. A loro volta, dette società avevano effettuato ulteriori conferimenti, pertanto suscettibili di generare fenomeni di duplicazione del beneficio ACE.

Tuttavia, l’Agenzia ha confermato che deve escludersi la duplicazione nella misura in cui i conferimenti effettuati dalle consociate trovano capienza nelle somme da queste ricevute a titolo di conferimento “a monte” da altri soggetti. La conclusione deriva dal c.d. principio di presunzione di prioritario utilizzo delle somme ricevute a titolo di conferimento per l’effettuazione di successivi conferimenti (già espresso nel principio di diritto n. 11/2018).
L’Agenzia precisa che occorre indagare altresì la situazione di Alfa. La quota parte delle somme erogate da Alfa, già ridotte secondo il metodo di cui sopra, deve essere sterilizzata soltanto nella misura pari ai conferimenti e altre operazioni ricevute da Alfa “a monte” da altri soggetti.

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