Riserva negativa da FTA rilevante ai fini ACE solo nell’esercizio del realizzo
Il decremento del patrimonio netto dovuto alla riserva in sede di prima applicazione dell’IFRS 9 non riduce la base ACE nell’esercizio di iscrizione, ma occorre rettificare gli utili nei successivi esercizi in cui si realizzano le fattispecie che hanno dato origine alla riserva.
Queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 210 pubblicata ieri.
La fattispecie in esame non rientra tra le rettifiche ai fini ACE, contenute nell’art. 5 comma 7 del DM 3 agosto 2017, da adottare in sede di FTA dei principi contabili OIC e IAS/IFRS (vale a dire, l’eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili e l’utilizzo del costo ammortizzato).
Anche per i soggetti IAS/IFRS le fattispecie oggetto di rettifica sono soltanto quelle ivi indicate, come precisato dalla Relazione al DM 3 agosto 2017.
Le esclusioni elencate dalla norma mirano a contrastare possibili fenomeni duplicativi del beneficio ACE. In tali casi è lo stesso legislatore a evitare la duplicazione, attribuendo rilevanza alla riduzione del patrimonio netto, in sede di iscrizione della riserva da FTA.
Nelle altre ipotesi, come nel caso oggetto della risposta a interpello, la duplicazione deve essere evitata dal contribuente rettificando gli utili degli esercizi successivi nel momento in cui si realizza la fattispecie che ha dato origine alla riserva.
Stante l’estraneità dei fenomeni connessi alla prima adozione del principio IFRS 9 rispetto all’art. 5 comma 7 del DM 3 agosto 2017, alla mancata riduzione della base ACE al momento dell’iscrizione della riserva negativa da FTA corrisponderà una rettifica degli utili negli esercizi successivi in cui si realizzerà la fattispecie dalla quale la stessa riserva è originata.
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