I poteri del presidente dell’assemblea possono essere estesi solo dal Tribunale
Il Tribunale di Milano sottolinea come non sia configurabile un potere di esclusione dal voto, in autotutela, del socio in sospetto conflitto di interessi
Il presidente dell’assemblea di una società di capitali non può, di sua sponte, escludere dal voto il socio che, in tesi, versi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla società.
Egli, tuttavia, in presenza dei necessari presupposti cautelari, potrebbe essere destinatario di un provvedimento del Tribunale che gli imponga un simile comportamento rispetto allo svolgimento dell’assemblea.
Sono queste le principali indicazioni che emergono dalla lettura della decisione del 9 aprile 2021 del Tribunale di Milano.
Ai sensi dell’art. 2373 comma 1 c.c., la deliberazione dell’assemblea di spa approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell’art. ...
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