Tutele retroattive per i mancati adempimenti del professionista dovuti al COVID-19
Non dovuti interessi e sanzioni non ancora corrisposti
Le tutele previste a favore dei professionisti dall’art. 22-bis del DL 41/2021 (decreto “Sostegni”) per il caso di mancato adempimento verso la Pubblica Amministrazione a causa del COVID-19 si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020). Non sono, dunque, dovuti interessi né sanzioni, ma non vi sarà rimborso di quanto eventualmente già pagato.
La L. 51/2022 di conversione del DL 21/2022 interviene, inserendo l’art. 12-bis, sulla decorrenza della disposizione emergenziale a favore dei professionisti impossibilitati ad adempiere verso la P.A. a causa del COVID-19.
L’art. 22-bis del DL 41/2021, in vigore dal 22 maggio 2021, ha previsto che:
- non costituisce inadempimento verso ...