Videoudienza da chiedere prima che sia comunicata la trattazione
Potrebbe non essere sufficiente la sola barratura della casella nella nota di iscrizione a ruolo
Per effetto degli artt. 33 del DLgs. 546/92 e 16 comma 4 del DL 119/2018, l’udienza di fronte ai giudici tributari si può svolgere in tre modi:
- in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che rimane l’ordinaria modalità di svolgimento;
- in pubblica udienza con la presenza delle parti, per la quale occorre la richiesta;
- in collegamento da remoto, per la quale, del pari, occorre la richiesta.
L’udienza da remoto altro non è che una forma di pubblica udienza, posto che in entrambi i casi il Presidente ammette le parti alla discussione: la presenza si attua tramite collegamento a video, ma è pur sempre una presenza.
Non è un caso che la videoudienza, al pari della classica pubblica udienza, non solo presuppone l’istanza di parte, ma deve essere prima notificata ...