Opponibile al curatore solo il credito con data certa
Esclusa l’ammissione al passivo del credito portato da documenti successivi al fallimento
L’istituto finanziario che prospetti una ragione di credito verso il fallimento derivante da un rapporto regolato in conto corrente, e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, di dare piena prova del suo credito.
Si renderà necessario produrre i documenti aventi data certa, fornendo la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto di conto corrente, senza poter pretendere di opporre al curatore, stante la sua posizione di terzo, gli effetti dell’art. 1832 c.c., che derivano, tra le parti del contratto, dall’approvazione anche tacita del conto da parte del correntista (Cass. nn. 17354/2016 e 6465/2001).
Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 4213/2013, la mancanza di data certa delle scritture ...
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