Illecita prosecuzione dell’attività sociale imputabile anche alla controllante
Responsabilità che si affianca a quella dell’amministratore che ha dato esecuzione al piano
Dei danni derivanti da una illecita prosecuzione dell’attività sociale, nonostante la perdita del capitale sociale, risponde sia l’amministratore della società condotta verso il fallimento sia la società controllante della fallita ove le scelte e le operazioni poste in essere rappresentino la mera esecuzione di una attività di direzione e coordinamento non conforme ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 8386/2021.
La responsabilità da illecita prosecuzione dell’attività di impresa in presenza della causa di scioglimento rappresentata dalla perdita del capitale sociale richiede i seguenti presupposti: il capitale sociale si è ridotto, in un determinato momento, sotto il minimo legale; gli amministratori ...
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