Rilevanti le sole unità principali per la prevalenza residenziale nel superbonus
Dal calcolo sono escluse le superfici relative a pertinenze e parti comuni
Ai fini del superbonus del 110% ex art. 119 del DL 34/2020 la prevalenza residenziale di un edificio composto da più unità (requisito non rinvenibile dal dettato normativo, ma enunciato in via meramente interpretativa dall’Amministrazione finanziaria – tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7) dovrà essere valutata confrontando la superficie riferibile agli immobili residenziali con quella degli immobili strumentali, senza tenere conto della superficie di eventuali pertinenze e spazi comuni (quali ad esempio atrii e vani scale). È questo il principale chiarimento fornito dalla risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 306, pubblicata ieri, 26 maggio 2022.
Nel caso esaminato nel citato documento, l’istante risultava essere l’unico proprietario ...
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