Lo straniero deve eleggere domicilio in Italia sino al termine di accertamento
Se manca l’elezione vale la notifica presso la casa comunale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17355 di ieri, ha sancito che il cittadino straniero residente in Italia, nel momento in cui si trasferisce all’estero, ha l’onere di comunicare ciò all’autorità tributaria italiana.
Non è applicabile, per lo straniero, la procedura di notifica ex art. 142 c.p.c., tramite via diplomatica, riservata ai cittadini italiani.
Per quanto riguarda i contribuenti non residenti, la disciplina ai fini delle notifiche è contenuta nei commi 4 e 5 dell’art. 60 del DPR 600/73. Tale disciplina, molto variegata, può essere così sintetizzata:
- il contribuente che si trasferisce all’estero può eleggere domicilio in Italia, comunicare un indirizzo estero presso cui ricevere le notifiche oppure una casella PEC (in quest’ultimo caso non ...
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