Connessione da riscontrare autonomamente per distinti impianti fotovoltaici
In presenza di impianti che soddisfano almeno uno dei requisiti, il reddito derivante da entrambi si può considerare come connesso all’attività agricola
Con la risposta a interpello n. 319 di ieri, l’Amministrazione finanziaria ha reso alcuni chiarimenti in tema di redditi derivanti dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuata dall’imprenditore agricolo, disciplinata dall’art. 1 comma 423 della L. 266/2005.
La versione attualmente vigente della disposizione stabilisce che “... la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili (...) fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, (...) effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”.
La produzione e cessione di energia eccedente la predetta franchigia di 260.000 kWh anno ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41