Decadenza dalle agevolazioni per la valorizzazione edilizia sanzionabile
Se l’acquirente rivende senza aver realizzato la trasformazione energetica deve versare anche la sanzione del 30%
Il contribuente che, avendo usufruito delle agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all’art. 7 del DL 34/2019, alieni l’intero immobile acquistato con il beneficio, prima del decorso dei 10 anni previsti dalla norma agevolativa, senza aver eseguito la trasformazione della classe energetica dell’edificio, decade dall’agevolazione e deve corrispondere, oltre all’imposta di registro nella misura ordinaria, anche la sanzione del 30%.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 324, pubblicata ieri.
Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato, nel mese di marzo 2020, un immobile con le agevolazioni per la valorizzazione edilizia, di cui all’art. 7 del DL 34/2019, scontando le imposte di registro, ipotecaria e catastale
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