L’impugnazione di un solo bilancio potrebbe non bastare
In giurisprudenza diverse ricostruzioni fondate su interesse ad agire e dubbi sull’adozione, da parte degli amministratori, dei conseguenti provvedimenti
In caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, sussistono incertezze su come in concreto debba comportarsi il soggetto impugnante (in genere, uno o più soci).
In giurisprudenza (la dottrina è sul punto più divisa) si tende ad affermare che, dichiarata nulla, o annullata, una delibera di approvazione del bilancio con sentenza passata in giudicato, il bilancio dell’esercizio nel corso del quale sia dichiarata l’invalidità di un precedente bilancio deve tenere conto delle ragioni di questa (ex art. 2434-bis comma 3 c.c.) e gli amministratori devono prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità (ex art. 2377 comma 7 c.c., richiamato dall’art. 2379 comma 4 c.c.). Si impone, cioè, non solo la modifica del bilancio dichiarato nullo o annullato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41