Partecipazioni rivalutate per il 2021 nei righi RT105 e RT106 del modello REDDITI
L’imposta sostitutiva da indicare nel quadro RT deve essere calcolata al netto di quanto versato in precedenti proroghe dell’agevolazione
Entro il 15 novembre 2021, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici hanno potuto procedere con la rideterminazione del costo fiscale delle loro partecipazioni in società non quotate e detenute al di fuori dal regime di impresa alla data del 1° gennaio 2021, assolvendo l’imposta sostitutiva dell’11% (la proroga per il 2022 ha incrementato la sostitutiva al 14%).
I contribuenti persone fisiche che hanno aderito a questo regime con riferimento alla proroga prevista per il 2021 dalla legge di bilancio 2021 e dal c.d. DL “Sostegni-bis” devono ora compilare i righi RT105 e RT106 del modello REDDITI 2022 PF.
Il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% per le partecipazioni qualificate e non qualificate doveva essere effettuato
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