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FISCO

Partecipazioni rivalutate per il 2021 nei righi RT105 e RT106 del modello REDDITI

L’imposta sostitutiva da indicare nel quadro RT deve essere calcolata al netto di quanto versato in precedenti proroghe dell’agevolazione

/ Salvatore SANNA

Lunedì, 27 giugno 2022

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Entro il 15 novembre 2021, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici hanno potuto procedere con la rideterminazione del costo fiscale delle loro partecipazioni in società non quotate e detenute al di fuori dal regime di impresa alla data del 1° gennaio 2021, assolvendo l’imposta sostitutiva dell’11% (la proroga per il 2022 ha incrementato la sostitutiva al 14%).

I contribuenti persone fisiche che hanno aderito a questo regime con riferimento alla proroga prevista per il 2021 dalla legge di bilancio 2021 e dal c.d. DL “Sostegni-bis” devono ora compilare i righi RT105 e RT106 del modello REDDITI 2022 PF.
Il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’11% per le partecipazioni qualificate e non qualificate doveva essere effettuato

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