Derivazione rafforzata ampia per le micro imprese
Il principio dovrebbe applicarsi anche alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata
Il DL n. 73/2022 (c.d. “Semplificazioni fiscali”) contiene, all’art. 8, significative disposizioni in tema di determinazione del reddito d’impresa per le micro imprese, applicabili “a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del ... decreto”, ovvero il 22 giugno 2022.
Sono micro imprese, secondo quanto previsto dall’art. 2435-ter c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (per effetto del rinvio al precedente art. 2435-bis c.c. relativo ai soggetti che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo Stato patrimoniale: 175.000 euro; ricavi di vendite
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