IMU in prededuzione sul ricavato della liquidazione dell’immobile
L’imposta integra una «uscita di carattere specifico»
In base alla lettura coordinata degli artt. 111, 111-bis e 111-ter del RD 267/42, l’IMU maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’art. 111-ter del RD 267/42, che grava in prededuzione sul ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 10 giugno 2022 n. 18882.
L’art. 111 del RD 267/42 rappresenta la disciplina generale sull’ordine di distribuzione dell’intero attivo fallimentare ed è riferita a tutte le componenti della massa attiva: sono collocati al vertice i creditori prededucibili, poi
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