L’eterodirezione esclude la supersocietà di fatto
Nel primo fenomeno l’organizzazione è verticale, nel secondo orizzontale
Non è possibile configurare una supersocietà di fatto tra società riconducibili alla medesima persona fisica che abbiano esercitato l’attività sociale una successivamente all’altra e grazie ad un utilizzo strumentale della società originaria condotta verso il fallimento. Ad affermarlo è la Corte d’Appello di Salerno nella sentenza del 25 gennaio 2022.
Possono far parte di una società di fatto, oltre a persone fisiche e società di persone, anche società di capitali. Ciò trova conferma nell’art. 2361 comma 2 c.c., ai sensi del quale, l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione
...