Nuove regole per il domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione
Cambiano gli organi competenti ad emettere il provvedimento di variazione del domicilio
L’art. 4 del DL 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha modificato la competenza degli Uffici che, in deroga alla regola contenuta nell’art. 58 del DPR 600/73, possono variare il domicilio fiscale del contribuente. In particolare, se si tratta di persone fisiche il domicilio può essere stabilito nel Comune dove viene svolta in modo continuativo la principale attività, ovvero nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa, qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche.
La richiesta di variazione può anche essere presentata dal contribuente che, in presenza di particolari circostanze, intenda stabilire il domicilio fiscale in un Comune diverso da quello determinato ai sensi dell’art. 58 del DPR 600/73.
In entrambe le ipotesi,
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