Sospesi i pagamenti da accertamento esecutivo, ma non le cartelle
Acquiescenza e definizione delle sanzioni con sospensione feriale
Per effetto dell’art. 1 della L. 742 del 1969, dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno tutti i termini processuali sono sospesi di diritto.
Quanto esposto non vale solo per i termini processuali strettamente intesi come ad esempio il termine per la notifica e il deposito del ricorso, ma anche per il termine entro cui vanno pagate le somme intimate con determinati atti impositivi.
Ove il legislatore afferma che gli importi vanno pagati “entro il termine per il ricorso”, opera la sospensione feriale, invece se compare la locuzione “entro sessanta giorni” (o diverso termine) alcuna sospensione opera.
In breve, se gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso, va da sé che indirettamente la sospensione feriale finisce per trovare applicazione.
Così, bisogna ...
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