La doppia notifica della cartella non trascina il termine per il ricorso
Il dies a quo rimane ancorato alla prima notifica
L’art. 21 del DLgs. 546/92 sancisce che il ricorso va notificato entro sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto.
Possono emergere problemi quando l’atto impositivo (sia esso un avviso di accertamento o una cartella di pagamento) viene notificato due volte.
Confermando quanto detto da alcuna giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Piemonte 9 aprile 2018 n. 640/5/18, C.T. Reg. Roma 5 maggio 2016 n. 2688/21/16), la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21623 depositata il 7 luglio 2022, sancisce che il dies a quo del termine per il ricorso decorre dalla data di notifica del primo atto.
Tanto detto, appare imprescindibile contestualizzare la situazione.
Non si tratta della c.d. autotutela sostitutiva, fattispecie in cui l’ente impositore, accortosi di un vizio (che dovrebbe