Non c’è intestazione fittizia in caso di autoriciclaggio
La Cassazione ha escluso la possibilità di sequestro probatorio in forza del principio di tassatività della legge penale
Non è possibile contestare il reato di intestazione fittizia in caso di autoriciclaggio.
L’art. 512-bis c.p., che ha riprodotto senza modifiche l’art. 12-quinquies comma 1 del DL 306/1992 convertito, sanziona chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p. Si tratta, cioè, dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego, mentre non viene citata la più recente disposizione dell’art. 648-ter.1 c.p. dedicata – appunto – all’autoriciclaggio.
In forza del principio di tassatività della legge penale, la
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