L’omessa comunicazione all’ENEA mette a rischio la detrazione edilizia
La giurisprudenza di merito è divisa sulla natura formale o sostanziale dell’adempimento
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. g) del DM 6 agosto 2020 (“Requisiti”), chi intende avvalersi delle detrazioni “edilizie” per interventi di riqualificazione energetica (così come individuati dall’art. 2 del citato DM) è tenuto, tra l’altro, a trasmettere telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori:
- i dati contenuti nella scheda descrittiva dell’Allegato C del citato DM 6 agosto 2020 sottoscritti da un tecnico abilitato (ciò esclusivamente per gli interventi indicati al primo periodo dell’allegato medesimo);
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati del modello di cui all’Allegato D del DM 6 agosto 2020, ai fini dell’attività di monitoraggio prevista dall’art.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41