Ravvedimento specifico per il diritto camerale
Non sembrano valere le regole dell’art. 13 del DLgs. 472/97
Relativamente al diritto camerale, il ravvedimento operoso presenta aspetti peculiari. La disciplina, infatti, non coincide con quella delineata dall’art. 13 del DLgs. 472/97.
In merito all’anno 2022 sono stati confermati gli importi del diritto camerale annuale dovuti nel 2021 (nota Min. Sviluppo economico 22 dicembre 2021 n. 429691).
Per le imprese già iscritte nel Registro, il termine per il versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi, in generale, con il 30 giugno di ogni anno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001 (artt. 6 comma 1 del DM 21 aprile 2011 e 8 comma 2 del DM 11 maggio 2001 n. 359).
Come anticipato, il sistema sanzionatorio, tanto quello “sostanziale” quanto le modalità per il ravvedimento operoso, trovano autonoma ed ...
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