Favor rei per le «vecchie» omissioni di SOS
Il giudice di merito deve valutare in concreto la disciplina maggiormente favorevole
Con l’ordinanza n. 24017, depositata ieri, la Cassazione ha affermato che, ai fini dell’individuazione della sanzione applicabile per la violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS) anteriormente alle modifiche apportate dal DLgs. 90/2017, occorre un giudizio comparativo, da svolgere in sede di merito, tra le discipline sanzionatorie, fondato sull’individuazione del regime in concreto complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico.
La violazione in questione, anteriormente alle novità inserite dal DLgs. 90/2017, era punita nel seguente modo dall’art. 57 comma 4 del DLgs. 231/2007: “Salvo che il fatto costituisca reato, l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41