Agevolazioni IVA anche per i trasporti turistici e ricreativi
Esenzione e aliquote ridotte non si applicano in presenza di servizi ulteriori non accessori
Con una norma di interpretazione autentica, inserita nel c.d. DL “Aiuti” in sede di conversione in legge, è stato previsto che le agevolazioni IVA stabilite per i servizi di trasporto di persone dal DPR 633/72 si applichino anche quando tali prestazioni siano rese per finalità turistico-ricreative.
La norma è contenuta nell’art. 36-bis del DL 50/2022 e fa riferimento:
- al regime di esenzione IVA previsto per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza (art. 10 comma 1 n. 14 del DPR 633/72);
- all’aliquota IVA del 5% relativa alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (n. 1-ter della Tabella A, parte II-bis ...
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