Niente condanna alle spese per l’ente che «patteggia»
La Cassazione ribadisce il principio di autonomia tra il procedimento nei confronti della persona fisica e quello nei confronti della persona giuridica
La sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell’ente, ai sensi dell’art. 63 del DLgs. 231/2001, non può comportare la condanna dell’ente stesso alle spese processuali.
Tale principio viene affermato dalla sentenza n. 30610 della Corte di Cassazione, depositata ieri.
Una società aveva “patteggiato” la sanzione per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001 per la violazione colposa di alcune norme di tutela ambientale (ai sensi dell’art. 452-quinquies c.p.).
Il giudice di merito l’aveva altresì condannata al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso per cassazione riguarda proprio il tema dell’applicabilità di tali spese in caso di “applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa ...
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