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I presupposti per l’aliquota IVA ridotta devono essere dimostrati

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 agosto 2022

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Con la sentenza n. 24581 di ieri, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’applicabilità delle aliquote IVA ridotte deve essere dimostrata, sulla base dei relativi presupposti (in particolare, Cass. nn. 14904/2001 e 7124/2003).
Ciò vale sia nella circostanza in cui sia onere del contribuente fornire prova delle condizioni per l’aliquota ridotta, sia nella circostanza in cui a sostenerne l’applicabilità sia l’Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, era l’Ufficio a ritenere applicabile un’aliquota inferiore a quella adottata dal cedente o prestatore, contestando l’esercizio del diritto alla detrazione in capo al cessionario o committente.

Per le aliquote IVA ridotte è, infatti, consolidato il principio per cui, trattandosi di misure agevolative, le relative norme devono essere interpretate restrittivamente (tra le altre, Cass. nn. 32955/2018 e 26317/2020).

Inoltre, nella pronuncia in commento, non viene considerata l’applicabilità della disciplina, in tema di detrazione dell’IVA applicata in eccesso, di cui all’art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97 (nella versione vigente post L. 205/2017), poiché nella fattispecie “l’applicabilità delle aliquote ridotte è tutta da dimostrare, incerti essendone i presupposti invocati dall’ufficio, in tutto o in parte”.

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