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Mercoledì, 4 ottobre 2023 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Sopravvenienza attiva imponibile nell’anno in cui il debito è traslato ai soci

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 agosto 2022

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La Cassazione n. 24580 di ieri, 10 agosto 2022, conferma la legittimità del recupero a tassazione, per l’anno 2007, di maggiori redditi in ragione di sopravvenienza attive, non contabilizzate, emerse per effetto dell’estinzione di un debito annotato nel conto “anticipo a soci” e quindi ceduto ai soci in data 27 dicembre 2007.

L’Agenzia delle Entrate riteneva, per l’effetto, che l’estinzione del debito, per il quale erano maturati i termini di prescrizione, avesse comportato una sopravvenienza attiva non contabilizzata e soggetta a tassazione.
Con ricorso, il contribuente contestava che detta cessione rappresentasse il momento rilevante ai fini dell’individuazione dell’esercizio al quale imputare la sopravvenienza.

Ritendo infondato tale motivo di ricorso, la Suprema Corte osserva che, in ragione di quanto disposto dall’art. 88 del TUIR, la sopravvenienza si realizza:
- quando viene meno una passività effettivamente esistente (cfr. Cass. 30 dicembre 2019 n. 34710 e 2 agosto 2017 n. 19219);
- in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata e assuma in bilancio una connotazione attiva con il conseguente assoggettamento a imposizione, in riferimento all’esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio e acquista certezza (Cass. 23 gennaio 2020 n. 1508).
A ciò deve aggiungersi che la regola di imputazione temporale della sopravvenienza attiva va individuata nell’art. 109 comma 1 del TUIR.

Alla luce di tali principi, la Cassazione ritiene corretta l’individuazione della sopravvenienza attiva nell’anno di imposta 2007, posto che, dal punto di vista fiscale, rileva che in tale periodo la società avesse azzerato il conto relativo al debito nei confronti del fornitore e lo avesse traslato ai soci, prescindendo, invece, dalla qualificazione giuridica del negozio intercorso tra la società e i soci e dai suoi effetti.

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