Attestazione anche per lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato
Il debitore dovrà stimare l’indennizzo che incide sul fabbisogno concordatario
La prosecuzione, la sospensione ovvero lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato e, in particolare, in quello in continuità, assume un rilievo centrale vista la sua capacità di incidere, in misura rilevante, sulla salvaguardia della continuità aziendale stessa e sulla fattibilità del piano.
Diversamente dalla liquidazione giudiziale ove, dal momento dell’apertura della procedura, il contratto non compiutamente eseguito rimane sospeso fin quando il curatore non dichiara di volervi subentrare (art. 172 comma 1 del DLgs. 14/2019), nell’ambito del concordato il contratto prosegue e continua a produrre i suoi effetti, nonostante il deposito della domanda di accesso.
A nulla varrebbe un eventuale patto contrario tra le parti che escludesse tale diritto in capo al debitore. Questi, ...
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