Nuova allerta IVA con vecchie criticità
Il decreto Semplificazioni ha lasciato ancora aperte alcune questioni interpretative
L’art. 37-bis del DL 73/2022 ha modificato l’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, in materia di obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, senza, tuttavia, superare alcune evidenti anomalie, tra le quali i differenti criteri di individuazione delle passività ai fini dell’allerta, poiché la normativa applicabile è circoscritta al debito IVA “recente”, scaduto e non versato, risultante dall’ultima comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del DL 78/2010), che in fase di prima applicazione ha riguardato il primo trimestre 2022. Sul punto, si ricorda che, a differenza di quanto affermato dal Codice della crisi, il debito emergente dalla LIPE è esclusivamente quello da versare (rigo VP14, colonna 1), e non necessariamente quello
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