Giudice monocratico bypassato dal litisconsorzio necessario
Le cause dovrebbero radicarsi sempre presso il Collegio
Con l’introduzione del nuovo art. 4-bis del DLgs. n. 546/92 a seguito della L. 130/2022, a decorrere dai ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 le controversie di valore fino a 3.000 euro verranno assegnate al giudice monocratico.
Il valore della lite è da determinarsi ai sensi dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 546/92, ovvero al netto degli interessi ed eventuali sanzioni irrogate nell’atto impugnato, restando comunque escluse quelle di valore indeterminabile (ad esempio, quelle catastali).
L’intento legislativo dichiarato è deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore, per cui il presidente della corte di giustizia tributaria di primo grado assegnerà il ricorso al giudice monocratico
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