La restituzione del prestito al singolo coniuge in comunione legale libera il terzo
Il credito relativo a somme prestate dai coniugi si presume della comunione e non personale
Ai sensi dell’art. 177 comma 1 lett. a) c.c., nel caso in cui i coniugi siano in regime di comunione legale, gli acquisti fatti da questi anche separatamente entrano in comunione, salvo che si tratti di beni personali.
Ciò significa, in sostanza, che degli acquisti effettuati anche da un solo coniuge diventa contitolare ex lege anche l’altro.
Gli atti aventi ad oggetto i beni della comunione, peraltro, possono essere posti in essere disgiuntamente da entrambi i coniugi se si tratta di atti di ordinaria amministrazione, mentre devono essere fatti congiuntamente quando si tratti di atti di straordinaria amministrazione (art. 180 c.c.). La distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione è individuata nel fatto che i secondi travalicano la finalità meramente conservativa
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