Per la beneficiaria con partecipazione nella scissa contano i patrimoni netti effettivi
Il frazionamento del valore contabile avviene sulla base del rapporto tra tali patrimoni anziché tra i patrimoni netti contabili
Quando una scissione avviene a favore di una società beneficiaria che possiede una partecipazione nella scissa, la società beneficiaria deve annullare dal proprio attivo di bilancio la partecipazione nella scissa che corrisponde al patrimonio scisso a proprio favore.
Quanto precede vale sia nel caso in cui la partecipazione che la beneficiaria possiede nella scissa sia di minoranza, sia nel caso in cui sia di controllo o addirittura totalitaria (100%), fermo restando che in quest’ultimo caso la scissione comporterà l’emersione, in capo alla beneficiaria, esclusivamente di una differenza contabile (avanzo o disavanzo) di annullamento e non anche di una di concambio.
Mentre nelle fusioni per incorporazione l’annullamento riguarda il 100% del valore contabile di bilancio della ...
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