La Cassazione estende il fittizio trasferimento di valori
Altre pronunce di legittimità contrastano però tale soluzione
La Cassazione, nella sentenza n. 32571/2022, ha fornito talune precisazioni in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis c.p.
Ai sensi di tale disposizione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni.
Si afferma, in primo luogo, come tale delitto possa costituire, di per sé, “reato presupposto” non ...
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