IVA agevolata per la bonifica delle acque sotterranee di un sito industriale
Con la risposta a interpello n. 490 di ieri, 5 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’aliquota IVA applicabile con riferimento alla realizzazione di un progetto per la bonifica delle acque sotterranee di un sito industriale dismesso.
Si ricorda che, ai sensi del n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, sono soggette all’aliquota del 10% le opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della L. 847/64; il successivo n. 127-septies) della stessa Tabella estende l’agevolazione alle prestazioni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di tali opere. Detta elencazione menziona tra le opere di urbanizzazione secondaria “le attrezzature sanitarie”, ivi comprese “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (…) alla bonifica di aree inquinate” di cui all’art. 266 comma 1 del DLgs. 152/2006, se inserite in un progetto regolarmente approvato (cfr. ris. 12 settembre 2007 n. 247; risposta a interpello 10 giugno 2021 n. 399).
Nel caso in esame, l’applicabilità della citata aliquota agevolata per la “messa in sicurezza operativa delle acque sotterranee” è stata pertanto condizionata alla circostanza che gli interventi fossero contemplati nell’ambito di un progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative.
La medesima può applicarsi, inoltre, ai beni e servizi strettamente correlati ai detti interventi, laddove qualificabili come accessori rispetto all’operazione principale, occorrendo, all’uopo, “che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale” e “che detti beni e servizi «accessori» siano forniti dal medesimo soggetto che esegue l’operazione principale”.
Al fine di recuperare l’IVA addebitata in eccesso, sussistendone le condizioni, la società istante potrà eventualmente richiedere ai fornitori l’emissione di note di variazione in diminuzione entro il termine di un anno dall’effettuazione di ogni operazione, configurandosi un’ipotesi di inesattezza della fatturazione ex art. 26 comma 3 del DPR 633/72.